Non è accoglibile la domanda risarcitoria proposta nei confronti del dipendente di una banca, quando non sia stato attivato nei suoi confronti un titolo di responsabilità autonomo e diverso da quello contrattuale contestato all’istituto di credito.

Nella vicenda definita da Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, sent. n. 1528/2019 del 2.7.2019, gli attori, che avevano contratto con Banca Popolare di Vicenza dei finanziamenti destinati all’acquisto di azioni della stessa banca finanziatrice (le c.d. operazioni baciate), avevano citato in giudizio tanto la banca quanto il dipendente che avrebbe curato in concreto le diverse fasi negoziali delle operazioni, rivolgendo nei suoi confronti anche delle domande risarcitorie dirette per importi equivalenti alle somme prese a prestito. Per i clienti il dipendente avrebbe dovuto rispondere, tra l’altro, della perdita patrimoniale da loro subita per aver contratto i prestiti in violazione della normativa applicabile.

La sentenza ha però chiarito che, laddove non venga attivato nei confronti del dipendente un titolo di responsabilità autonomo e diverso da quello ascrivibile alla banca datrice di lavoro, non possa muoversi verso lo stesso alcun addebito.

La sentenza è quindi interessante perché dice una cosa che la giurisprudenza forse non aveva ancora avuto l’occasione di dire in maniera così chiara: citare in causa anche il dipendente che abbia personalmente curato l’operazione, affinché sia chiamato a rispondere dei danni in solido con l’istituto, non ha fondamento giuridico. Solo nel caso in cui il dipendente abbia tenuto una condotta esorbitante dalle proprie mansioni gli si potrà rivolgere una autonoma domanda di danni.

La fattispecie dell’art. 1228 c.c. delinea infatti una ipotesi di responsabilità direttamente ed esclusivamente riferibile al committente, senza stabilire alcun titolo di responsabilità distinto, in concorso o in solido, dell’ausiliario.

Molto spesso si equivoca e si ritiene che l’art. 1228 c.c. possa fondare un titolo di responsabilità a carico dello stesso ausiliario di cui il debitore si serva nell’adempimento delle proprie obbligazioni. Il che non è.

Semplice il principio a cui risponde la norma: se il debitore decide – mantenendo in capo a sé la titolarità della posizione contrattuale e quindi di ogni debito e credito dalla stessa nascente – di avvalersi dell’ausilio di terzi per eseguire la prestazione dovuta, la condotta di questi ultimi si innesterà a pieno titolo nel rapporto obbligatorio originario, assicurandone l’attuazione come se fosse il debitore in prima persona a farlo.

Non si tratta, cioè, di una fattispecie di responsabilità per fatto altrui, rispetto alla quale il fatto dell’ausiliario possa configurarsi come un fatto autonomo.

L’esecuzione della prestazione da parte dell’ausiliario va infatti direttamente imputata alla sfera di attività del debitore committente.

Il Tribunale di Venezia ha accolto tali considerazioni precisando che “L’art. 1228 c.c. costituisce l’estensione alla sfera contrattuale della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c., determinando un’ipotesi di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, prevedendo che il soggetto che si avvalga dell’opera di terzi risponda del fatto colposo o doloso di costoro”.

Correttamente il Tribunale ha precisato che, “la norma, da un lato, è considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell’impresa, come componente dei costi di questa, dall’altro tutela il creditore che non intrattiene alcun rapporto con il dipendente e non potrebbe, in caso di inadempimento, rivolgersi ai terzi per il risarcimento del danno”.

In tale contesto, “Il fatto dell’ausiliare costituisce una fattispecie di inadempimento imputabile al debitore e come tale può dare luogo a carico di costui, oltre all’obbligo di risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di cui all’art 1453 cod civ. ovvero all’annullamento o alla pronuncia di nullità del contratto. Corollario di quanto fin qui opinato è che il fatto dannoso e l’obbligo risarcitorio rimangono a carico esclusivo del committente, che si avvale dell’ausiliario quale strumento di esecuzione della prestazione, purché il fatto dell’ausiliario non esorbiti dall’area della normalità esecutiva del contratto e sempre che esista il rapporto di occasionalità necessaria”.

Diversa è invece la fattispecie di cui all’art. 2049 c.c., per la quale “l’ausiliario risponde in proprio, a titolo di illecito extracontrattuale, del fatto che leda interessi tutelati nella vita di relazione”, per un titolo di responsabilità che “si estende anche al committente: in questa ipotesi si verte in una fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui”.

Per il Tribunale, dall’esame delle domande proposte dagli attori nei confronti della Banca Popolare di Vicenza (ripristino dello status quo, con azzeramento del debito e retrocessione delle azioni acquistate a seguito della pronuncia di nullità o caducatoria degli ordini di acquisto dei titoli di investimento e dei contratti di finanziamento) e nei confronti del dipendente, al quale è stato chiesto il risarcimento del danno nella misura di € 1.350.190,28 (pari agli importi dei finanziamenti erogati per l’acquisto di azioni emesse dalla banca), “si evince che non è stato attivato nei suoi confronti alcun titolo di responsabilità autonomo da quello contrattuale, sussumibile nell’alveo dell’art. 1228 c.c., e che è configurabile una relazione di occasionalità necessaria – che sussiste anche quando il preposto abbia agito al di fuori delle incombenze affidategli, purché non persegua finalità proprie cui il committente non sia neppure mediamente interessato”. Per tali ragioni la domanda proposta verso il dipendente è stata rigettata.

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