Codice Deontologico

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’11 settembre 2014

Principi generali e regole di condotta

Il consulente finanziario svolge ogni sua attività nei modi e con le finalità indicate da norme di legge e regolamentari, operando con il pieno rispetto dei diritti dei risparmiatori. I principi e le regole che questo codice richiama costituiscono la base ideale per l’appartenenza professionale ed etica alla categoria.

Il consulente finanziario non tollera azioni e comportamenti non coerenti con lo spirito di questo Codice e si impegna nel favorire le opportune forme di prevenzione nei confronti di ogni devianza.

Il consulente finanziario che venisse a conoscenza di violazioni di leggi, regolamenti o norme che tutelano il corretto esercizio della professione deve darne immediata comunicazione all’Autorità o all’Organismo di vigilanza competente.

Impegno professionale

Il consulente finanziario si comporta con diligenza e correttezza, avendo un’adeguata conoscenza del quadro normativo all’interno del quale opera.

Nello svolgimento della sua attività il consulente finanziario persegue standard di alta professionalità; un elevato grado di attenzione, precisione, sensibilità e competenza caratterizza l’esercizio della professione.

Per garantire la qualità della propria prestazione, il consulente finanziario cura il proprio aggiornamento professionale, anche integrandolo con le iniziative formative assunte dall’intermediario per cui opera.

Il consulente finanziario garantisce un elevato presidio professionale in particolare nell’applicazione della normativa antiriciclaggio e dei conflitti di interesse.

Dovere di trasparenza e rapporti con i clienti

Il consulente finanziario ha il dovere della trasparenza nei rapporti con la clientela, e nel rispetto del proprio obbligo di riservatezza, fornisce ai suoi interlocutori le informazioni necessarie alla salvaguardia dei loro interessi.

Il consulente finanziario garantisce un comportamento coerente con l’obbligo dell’intermediario di anteporre l’interesse del cliente al proprio; nell’ambito di esecuzione delle politiche commerciali, il consulente tratta con sensibilità e professionalità ogni situazione con il cliente con una particolare attenzione ai conflitti di interesse.
Il consulente finanziario informa il cliente sui costi reali, i benefici e i limiti dei servizi e dei prodotti commercializzati astenendosi da affermazioni fuorvianti in merito ai risultati futuri dell’investimento.

Il consulente finanziario presta al cliente la giusta assistenza post‐vendita, soprattutto nell’ambito dei servizi di collocamento e di consulenza in materia di investimenti finanziari.

Doveri verso l’intermediario abilitato

Il consulente finanziario svolge la propria attività garantendo all’intermediario abilitato, con efficienza e leale collaborazione, ogni adempimento previsto dal quadro normativo; in particolare egli si impegna a mantenere indenne l’intermediario dalle conseguenze reputazionali derivanti dai propri comportamenti verso i clienti.

Il consulente finanziario garantisce nell’interesse dell’intermediario efficienza in ogni situazione a rischio di antiriciclaggio o conflitti di interesse.

Rapporti con i colleghi

Con i colleghi il consulente finanziario si comporta con spirito di lealtà e solidarietà, anche in ogni occasione conseguente allo svolgimento di attività in concorrenza, il consulente si mostra corretto con i colleghi sia nei contatti con i clienti, sia nei contatti di reclutamento.

I consulenti finanziari che ricoprono incarichi accessori esercitando la supervisione e il coordinamento della attività di altri consulenti sono tenuti, con particolare rigore, ad osservare e a fare osservare il presente Codice.

Rapporti con le Autorità di Vigilanza del mercato finanziario

Il consulente finanziario considera le Autorità di Vigilanza soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato finanziario.

Il consulente finanziario favorisce, e comunque non ostacola in alcun modo, l’efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza, ritenendo che il buon funzionamento di queste istituzioni corrisponda all’interesse della propria categoria professionale.