Il caso in esame si presenta di particolare interesse per i consulenti finanziari che hanno esperienza del decesso di un loro cliente e si trovano a dover fronteggiare le richieste degli eredi.

L’Arbitro bancario Finanziario è un organismo previsto dal Testo Unico Bancario che, a mezzo di più sedi poste in diverse città italiane, si pronuncia, sia pur senza carattere vincolante delle sue decisioni, sui contrasti sorti fra clientela ed intermediari finanziari a seguito della presentazione di un reclamo. Ad imitazione di quanto avviene presso la Suprema Corte di Cassazione, allorquando emerga un conflitto interpretativo fra decisioni rilasciate da sedi diverse, il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario è chiamato a fissare un principio di diritto dal quale le singole sedi possono discostarsi solo previo adeguata motivazione.

La vicenda portata all’attenzione del Collegio di Coordinamento vedeva, infatti, la seguente situazione: l’erede reclamante otteneva dall’intermediario, a seguito del decesso della titolare del conto, documentazione attestante una determinata giacenza nonché la comunicazione di un saldo negativo anche a seguito dell’addebito di rate mensili di un finanziamento domiciliato sul conto. La banca invitava l’erede ad attivare la polizza assicurativa a tutela del finanziamento, atto non concretabile in ragione di indagini preliminari in corso sulle modalità del decesso, procedimento successivamente archiviato dalla Procura della Repubblica competente. L’erede reclamante, sulla base della tesi secondo la quale il rapporto di conto corrente seguirebbe la disciplina del contratto di mandato, sosteneva l’estinzione al momento del decesso del titolare chiedendo il riconoscimento del diritto a ottenere la somma a suo tempo comunicata dall’istituto di credito oltre agli interessi maturati. La banca, esperite tutte le attività del caso, incluso l’invio della cd. lettera di consistenza, argomentava di avere agito nell’interesse degli eredi in quanto, autorizzando caso per caso i movimenti che si sono presentati sul conto, ha consentito di rimborsare parte del finanziamento e di evitare che venissero pubblicate segnalazioni negative in Centrale Rischi e/o altre banche dati. L’erede ricorrente riteneva priva di pregio l’eccezione, sollevata dalla banca, di aver agito al fine di evitare tali segnalazioni proprio perché, in virtù del cd. beneficio d’inventario, gli eredi non avrebbero potuto patire alcuna segnalazione. Ritiene altrettanto inconferenti le osservazioni di controparte sulla esistenza di una polizza assicurativa a copertura del finanziamento stante il fatto che la compagnia assicurativa non si sarebbe potuta ancora pronunciare sulla liquidazione del premio richiesto in ragion del segreto istruttorio di cui sopra. L’intermediario controreplicava che lo scopo dell’accettazione beneficiata non sia quello di non rispondere dei debiti del de cuius, ma di risponderne, anche se nei limiti di quanto percepito. Con riferimento al finanziamento contratto dal de cuius, risulterebbe quindi corretto che gli eredi ne rispondano con l’eventuale attivo del conto del de cuius, trattandosi appunto di beni caduti insuccessione.

Il ricorso è stato preso in esame dal Collegio di Roma nella riunione del 30 luglio 2019 che ha reputato necessario sottoporre al Collegio di Coordinamento la questione pregiudiziale se l’apertura della successione comporti l’estinzione del conto corrente bancario, oppure la successione degli eredi nel rapporto contrattuale.

Nell’ambito del Collegio di Coordinamento si sono confrontate due tesi giuridiche all’interno dell’ABF:

  • la prima propendeva per ritenere che il rapporto di conto corrente bancario prosegua anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi (che, ovviamente, abbiano accettato l’eredità anche con beneficio di inventario). A questi sarebbe poi attribuito il diritto di recedere. Essa fa leva su un argomento radicato nel diritto privato generale che sostiene la trasmissibilità a causa di morte dei rapporti contrattuali per cui l’erede succede in tutte le posizioni contrattuali facenti capo al de cuius, salvo quelle di carattere strettamente personale, come il rapporto di lavoro subordinato, che si estingue con la sua morte. In mancanza dell’esercizio del diritto di recesso, dunque, sul conto corrente potrebbero continuare ad alternarsi partite attive e passive, nonostante l’avvenuta apertura della successione. Accogliendo questa tesi si dovrebbe ritenere che la notizia certa della morte del correntista, avuta dalla banca, non abbia determinato l’estinzione automatica del rapporto ma la sua prosecuzione in capo al suo erede e che siano legittimi gli addebiti per l’invio degli estratti conto, delle comunicazioni e dei canoni per la tenuta del conto corrente, nonché per le rate del mutuo.
  • Il secondo orientamento ritiene che il contratto di conto corrente bancario assuma, in prevalenza, le caratteristiche tipiche del contratto di mandato che prevede l’estinzione del mandato in seguito alla morte del mandante. Questa interpretazione si fonda, per un verso, sul rinvio che l’art. 1856 c.c. fa alle regole in tema di mandato, a proposito della responsabilità della banca per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. L’adozione di questa tesi comporterebbe che agli eredi venga trasferito il saldo del conto corrente, nonché la titolarità dei debiti, nella consistenza che essi avevano alla data dell’apertura della successione ovvero del successivo momento in cui l’intermediario è venuto con certezza a conoscenza del decesso del correntista. Tutti gli addebiti successivi sarebbero illegittimi.

Elemento di assoluta importanza è quindi quello della comunicazione del decesso alla Banca. Per esempio, non è stato reputato sufficiente a integrare il requisito della conoscenza l’invio di un fax, in quanto inidoneo a offrire la prova dell’effettiva ricezione da parte dei soggetti indicati in indirizzo (Tribunale di Roma, sez. III, 17 luglio 2017, n.14464).

Il Collegio sostiene esservi “uno scarto logico fra l’identificazione dell’estinzione con il fatto morte e la nascita dell’obbligo restitutorio nel momento della conoscenza di tale evento da parte della banca.”

Per più ragioni (l’automatica estinzione del rapporto di conto corrente determinerebbe la cessazione dei pagamenti che il defunto aveva dato mandato di eseguire, anche qualora questi siano nell’interesse degli eredi (nel caso di specie il pagamento delle rate del finanziamento in essere con il generarsi di interessi di mora a danno del patrimonio ereditario); l’insussistenza, per il conto corrente bancario, delle ragioni che giustificano lo scioglimento del mandato per morte del mandante; l’esigenza di protezione degli eredi e della loro libertà di scelta nel subentrare nella titolarità del rapporto di conto corrente oppure di esercitare il diritto di recesso, autonomamente garantito al cliente, per i rapporti a tempo indeterminato,dall’art.120 bis del TUB) il Collegio ha propeso per la tesi favorevole alla trasmissibilità del rapporto di conto corrente agli eredi.

Appare altresì chiaro al Collegio che “una volta acquisita conoscenza del decesso del correntista, si apre, per la banca, una fase dove si intensifica la necessità di rispettare i canoni della correttezza e della buona fede.Tali canoni si traducono e si specificano,per un verso, in comportamenti ispirati a prudenza e a buona amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell’eredità; una volta identificati gli eredi, per un altro verso,in obblighi di trasparenza e di tempestiva, puntuale ed esauriente informazione. La banca, dunque, è tenuta ad inviare al successore, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente: la consistenza, la presenza di debiti, di polizze assicurative; possibilmente, a informarlo circa il diritto di recesso, ad interpellarlo riguardo all’esercizio di questo diritto e alla eventuale sospensione di pagamenti che l’erede ritenga non più utili. Al successore a qualsiasi titolo è espressamente riconosciuto il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 c. 4 TUB). D’altro canto, è certamente onere degli eredi dare tempestiva notizia alla banca della morte del correntista”.

Infine, la decisione: “Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto: Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi”.

Di contrario avviso la Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 5264/2000 e n. 12921/1992) la quale ha affermato, in cause relative al recupero di somme corrisposte a titolo di rate di pensione o per messa a disposizioni di importi in relazione a disposizioni testamentarie successivamente dichiarate inefficaci, l’estinzione del rapporto di conto corrente a seguito alla morte del correntista.

In relazione ad un’eventuale impugnazione della decisione di fronte alla Magistratura si avrà modo di verificare un eventuale mutamento di orientamento da parte della Suprema Corte.

 

 

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