“Accettazione dell’eredità di partecipante a fondo pensione deceduto prima della maturazione del diritto pensionistico: Cassazione contro COVIP”.

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 19/07/2019), n.19571

L’art. 14, n. 3, del decreto legislativo n. 252/2005 dispone che in caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione”.

Vale la pena di ricordare, in via preliminare, che il decreto citato prevede che gli eredi possano riscattare la posizione maturata dal partecipante al fondo deceduto prima della maturazione dei requisiti pensionistici.

Va detto che sullo specifico punto della qualità di eredi (fatta salva la possibilità del partecipante al fondo pensione di designare altri) è emersa recentemente una differenza interpretativa tra COVIP, l’istituto di vigilanza dei fondi pensione, che da tempo sostiene il concetto di chiamati all’eredità, e la Suprema Corte di Cassazione che, più restrittiva, ha recentemente precisato in una sua ordinanza che eredi sono coloro che accettano l’eredità.

Nel caso sottoposto alla Magistratura una vedova, unica erede del defunto marito in ragione della rinuncia o della perdita del diritto di accettarla da parte di altri chiamati, si era vista corrispondere, in applicazione della normativa successoria, solo un quarto della posizione esistente presso il fondo alla data del decesso del marito. Ottenuto decreto ingiuntivo, confermato nei gradi di giudizio succedutisi (primo e secondo grado), si opponeva ora al ricorso presentato dal fondo pensione presso la Suprema Corte.

Quest’ultima sentenziava che “è, dunque, evidente che il diritto di riscatto sorge direttamente in capo ai soggetti individuati dalla riportata norma (ndr. l’art. 14 citato) negli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dall’aderente al fondo. Per eredi devono intendersi – come correttamente ritenuto nella impugnata sentenza – coloro che, chiamati all’eredità, l’abbiano accettata. Con la conseguenza che, in caso di più chiamati, il diritto di riscatto non va ripartito in parti uguali per ciascun chiamato, ma solo tra coloro che, con l’accettazione dell’eredità, sono diventati eredi ed in parti uguali non essendo applicabili le norme relative alla successione ereditaria”.

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