“I valori giacenti su fondi pensione possono essere oggetto di sequestro conservativo penale”

La III sez. Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13660 del 28 febbraio 2020, ha confermato la validità di un sequestro preventivo operato su fondi giacenti all’interno della posizione personale di un fondo pensione ad accumulo.

Nel caso in esame due clienti di banche sono stati sottoposti a procedimento penale con l’accusa di aver utilizzato false fatture al fine evadere imposte per un rilevante importo.

La Procura della Repubblica competente, in sede di indagini preliminari, avrebbe richiesto e ottenuto il sequestro di disponibilità giacenti su di un fondo pensione ad accumulo di uno dei due indagati. Il provvedimento, impugnato dai clienti di fronte al Tribunale del riesame, ha visto sia il rigetto dell’istanza, motivato dalla presenza di operazioni simulate, che la conferma della sequestrabilità delle giacenze intestate all’indagato nel ridetto fondo pensione.

Gli indagati hanno adito la Suprema Corte di cassazione basando il loro ricorso anche sulla insequestrabilità dei valori facenti parte della posizione personale in un fondo pensione ad accumulo.

I giudici di legittimità hanno negato l’insequestrabilità dei valori giacenti sui fondi pensione ripercorrendo più norme del nostro ordinamento.

La prima, l’art. 545, del Codice di Procedura Civile norma i cosiddetti crediti impignorabili fra i quali si annoverano sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro (comprese quelle dovute a causa di licenziamento) possono essere pignorate solo per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Tribunale e nella misura massima di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Pensioni, indennità erogate in luogo di pensioni o altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà con particolari disposizioni per il pignoramento delle somme eccedenti.

Nulla è quindi sancito specificamente dal Codice di procedura civile per i fondi pensione.

Interviene però l’art. 11, comma 10, l. n. 252/2005 di disciplina delle forme pensionistiche complementari che, ferma l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, prevede che le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni, al massimo del 75% della posizione individuale maturata, siano sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria (vale a dire per il pagamento di rette di istituti di degenza e/o ospedali nonché, a valere su stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione e altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese nei limiti del terzo, valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge oppure fino al quinto, valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende che siano derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all’impiegato o salariato comunque nel limite complessivo del quinto).

E’ importante di rilevare come il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso di debiti diversi verso lo Stato, non possano colpire una quota maggiore del quinto e, quando concorra causa di alimenti dovuti per legge, non possano colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni relative a concorso di altri vincoli (cessioni e delegazioni di pagamento) sui ridetti stipendi, salari e pensioni.

Infine, la Suprema Corte ha richiamato l’art. 1923 del Codice Civile per gli strumenti previdenziali di natura assicurativa secondo il quale “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”, disposizione che fa salve le disposizioni di carattere fallimentare, ereditario e delle donazioni effettuate dai beneficiari delle prestazioni previdenziali complementari.

Poste a confronto più precedenti sentenze di legittimità, la Suprema Corte, considerate l’impignorabilità civilistica delle somme con funzione previdenziale, la problematica applicazione di questo principio in sede penale, la non operatività del principio della impignorabilità previsto dall’art. 545 c.p.c. “quando le somme siano già state corrisposte all’avente diritto e si trovino oramai confuse con il suo restante patrimonio mobiliareha deciso che il montante della posizione individuale nel fondo può essere oggetto di sequestro preventivo penale tenuto conto che le somme versate non sono accantonamento riveniente da un rapporto di lavoro né che ci si trovi di fronte ad un sostegno pensionistico obbligatorio (con i limiti di pignorabilità già descritti) ma semplicemente integrativo di quest’ultimo concludendo per la conferma del richiesto sequestro preventivo dei crediti e per la successiva confisca.

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