“Responsabilità della banca per l’attività del cassiere che consente il versamento illecito del consulente finanziario” 

Un cassiere di banca che, su richiesta di un soggetto che non sia titolare del conto corrente ricevente (nel caso di specie un consulente finanziario), esegua un versamento su tale conto, ne risponde sia per aver dato corso ad una operazione irregolare quanto per il fatto di non controllare, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, la liceità dell’operazione sotto quello specifico profilo. Dal primo comportamento deriva anche la responsabilità della banca per il suo operato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile (responsabilità del datore di lavoro).

Ad affermarlo è la Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, con ordinanza n. 12598 depositata in data 12 maggio 2021.

Un promotore finanziario effettuava illecitamente un versamento di cospicuo importo sul conto corrente di un suo cliente lasciandolo all’oscuro dell’operazione eseguita (l’intera vicenda aveva avuto anche riflessi penali).

Gli assegni versati erano in realtà stati tratti da altro cliente del promotore che conveniva in giudizio presso il tribunale competente il medesimo, la banca presso la quale il versamento era stato effettuato, l’ignaro cliente sul conto del quale gli assegni erano stati versati ed il cassiere di una filiale della stessa banca con la determinante azione del quale il promotore aveva effettuato illecitamente il versamento.

La domanda al Tribunale da parte cliente traente gli assegni era quella di condannare solidalmente tutti i citati a restituire la somma di cui il promotore si era indebitamente appropriato versandoli, dopo averne contraffatto le firme di girata e della distinta di versamento, sul suo conto personale.

Il Tribunale rigettava la domanda proposta nei confronti del soggetto titolare del conto utilizzato, del tutto estraneo ai fatti, mentre condannava solidalmente tutti gli altri a rifondere al cliente la somma appropriata oltre agli interessi nel frattempo maturati. Il promotore era altresì condannato a tenere indenne la banca dai pregiudizi rivenienti dall’azione della cliente.

Nell’appello proposto da più soggetti condannati in primo grado, gli eredi della cliente, nel frattempo deceduta, venivano condannati a rifondere superiore importo agli appellanti.

A questo punto, agli eredi non è rimasto che adire la Suprema Corte di cassazione con un articolato ricorso nel quale attiravano l’attenzione sulla condotta del cassiere che, con coscienza e volontà del potenziale danno a carico dell’ignaro cliente (non con condotta colposa dovuta a negligenza ma con dolo) commetteva un chiaro illecito (non una semplice agevolazione del promotore): il versamento non avrebbe potuto perfezionarsi senza la sua accettazione dell’operazione che ha, altresì, determinato la responsabilità della banca.

In altre parole, il danno ingiusto non avrebbe potuto verificarsi se la richiesta del consulente finanziario fosse stata respinta invece di eseguire un’operazione bancaria illecita sotto il duplice profilo esaminato (esecuzione del versamento ed omissione dei controlli antiriciclaggio).

Severa la censura dell’operato della Corte d’Appello competente che vedeva cassata la propria sentenza con l’enunciazione del seguente principio di diritto (condotta alla quale l’organo giudiziario al quale è rinviato il caso dovrà attenersi e vincolo che, in realtà, condiziona qualsiasi giudice chiamato a pronunciarsi su casi simili):

un cassiere di banca che compie su richiesta di un soggetto che non sia titolare del conto corrente un’operazione bancaria di cassa su tale conto svolge attività commissiva, che rimane tale anche se a essa se ne aggiunge una omissiva qualora il cassiere non esplichi il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio, da ciò derivando che se il richiedente ha chiesto un’operazione illecita ex art. 2043 c.c. (ndr. risarcimento del danno ingiustamente patito), il cassiere ha contribuito in modalità causalmente commissiva alla sua effettuazione, ad ogni effetto di legge”.

 

 

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