Tribunale Milano sez. lav., 18/01/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 18/01/2021)

Con ricorso al Tribunale un istituto di credito conveniva in giudizio una consulente finanziaria già dipendente, appartenente al livello retributivo dei Quadri Direttivi, assumendo che la stessa fosse stata protagonista della distrazione di ingenti somme a danno di clienti affidati alle sue cure.

In sede penale la consulente, radiata dall’Albo dei Promotori Finanziari, aveva patteggiato condanna alla reclusione e pecuniaria mentre la banca, che aveva dovuto risarcire i clienti raggirati per importo rilevantissimo, le chiedeva la rifusione nel danno sofferto.

La certa riconducibilità delle operazioni delittuose consentiva di ritenere dunque la piena responsabilità della consulente che sarà tenuta a rifondere alla banca le somme da quest’ultima rifuse alla clientela nonché le ingenti spese di assistenza legale.

Non accolta invece la domanda dell’istituto di credito relativa ad una transazione raggiunta con gli eredi di una cliente defunta al fine di ristorare le illecite sottrazioni commesse: tale ulteriore richiesta non è stata accolta trattandosi di estensione della domanda giudiziale preclusa dal divieto di nuove domande nel giudizio. Infatti, tali domande rappresentano elementi in fatto e diritto ulteriori che potranno essere eventualmente considerate in altro separato giudizio.

Del tutto inconsistenti sono quindi apparse le difese e le eccezioni articolate da parte della consulente finanziaria radiata: elementi certi ed incontrovertibili a suo carico e le pretestuose difese opposte non potevano impedire la sua condanna di fronte ad una quantificazione del danno del tutto congrua da parte della banca.

Anche il tentativo di invocare l’intervenuta prescrizione di alcuni crediti non ha avuto successo.

 

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