Un ricorso per cassazione, presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, è stata recente occasione per chiarire quando l’attività del consulente finanziario sia qualificabile come attività d’impresa.

All’accoglimento dell’appello di un consulente finanziario contro il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP, la Commissione Tributaria Regionale competente ha sancito che, erroneamente, l’Agenzia delle Entrate aveva fatto discendere, dalla circostanza che la moglie del contribuente fosse collaboratrice in forma associata nella misura del 49% dell’impresa familiare, la prova della sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

La Commissione Tributaria, in difetto di specifica prova contraria da parte dell’Ufficio, ha sancito che la particolarità dell’attività di promotore finanziario svolta dal contribuente relegava la collaborazione del coniuge – priva di tale qualifica – ad un ambito meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine.

Di diverso avviso la Suprema Corte la quale, nell’accogliere il ricorso, ha statuito che “in tema di IRAP, la prestazione svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 2001, richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell’art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 (ndr. che regola gli intermediari finanziari), può essere svolta “in qualità di dipendente, agente o mandatario” e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un’autonoma organizzazione, e quella dell’attività d’impresa, pacificamente sottoposta ad imposizione”.

Sullo specifico punto dell’obbligo tributario la Corte di cassazione ha inoltre precisato che “è tenuto a versare l’IRAP il professionista (nella specie, consulente finanziario) che si fa aiutare, in qualità di segretaria, dalla moglie dandole uno stipendio molto alto. L’imprenditore familiare è soggetto passivo IRAP, in quanto la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare”.

 

 

 

 

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